Autonomia delle Istituzioni scolastiche e Bilancio Sociale
Si riporta di seguito un estratto di un saggio di Franco De Anna reso disponibile nei mesi scorsi su internet; esso è stato poi pubblicato all’interno del volume:
Franco De Anna, “Autonomia scolastica e rendicontazione sociale. Dal POF al bilancio sociale”, 2005, Franco Angeli, 13 euro
(…)
Le pagine precedenti sono disseminate di spunti che suscitano attenzione ed interesse per una possibile traduzione nelle Istituzioni Scolastiche della logica, la metodologia, gli strumenti e le forme di comunicazione che accompagnano l’esperienza del Bilancio Sociale sia nel mondo dell’impresa che in quello degli Enti Locali.
Non metterebbe neppure conto parlarne se non partendo proprio dall’Autonomia che alle scuole è stata riconosciuta a conclusione di un processo che è il medesimo che ha investito l’intera Pubblica Amministrazione, e che ha avuto una prima sanzione normativa nella Legge 59/97 (Bassanini).
Si rimanda ovviamente al molto che è stato detto e scritto in questi anni circa l’Autonomia. Qui si riassumono solo alcune considerazioni che tornano utili per collocare le condizioni di “traduzione” in campo scolastico delle suggestioni e delle esperienze della rendicontazione sociale.
Perché la rendicontazione sociale nella scuola
Con l’Autonomia le scuole sono a tutti gli effetti da considerarsi degli Enti Pubblici.
Prerogative e caratteri dell’autonomia sono normati dal regolamento relativo ma l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo disegnano un arco assai ampio di attribuzioni che probabilmente l’esperienza pratica deve ancora esplorare compiutamente.
La caratterizzazione di Enti Pubblici è per la verità ancora non del tutto esaustiva. Per esempio la tassonomia classica che distingue tra enti strumentali ed enti ausiliari non è del tutto adeguata: l’identificazione stretta di finalità tra l’ente “emanatore” (nel nostro caso il MIUR) e l’ente strumentale male interpreta per esempio l’autonomia di ricerca e sviluppo e neppure l’ampiezza dell’autonomia metodologico didattica.
D’altra parte i margini di operatività autonoma propri dell’ente “ausiliario” rispetto a quello di riferimento, male si conciliano con i vincoli operativi e di contenuto che vengono assegnati alle istituzioni scolastiche come partecipi di un “sistema” di carattere nazionale e con una direzione centralizzata in un Ministero.
Per altro il riconoscimento costituzionale dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche (qualche cosa di più e di diverso del riconoscimento dell’autonomia scolastica come “valore”) sembrerebbe rinforzare ulteriormente l’attribuzione dell’autonomiahttp://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero31/Strumenti/S3/aut_bil_soc.doc alle scuole anche oltre la classica tassonomia degli enti autonomi consacrata nel pensiero del Diritto Amministrativo Sotto questo profilo solo gli Enti Locali hanno identico riconoscimento costituzionale.
(continnua alla U.R.L. http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero31/Strumenti/S3/aut_bil_soc.doc )
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